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L’articolo 32, comma 2, lettera a), d.lgs. 33/2013, richiede la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti.
ANAC ha precisato che “una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento del tempo.
Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati. “
ANAC ha precisato altresì che “per costi contabilizzati dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione
di ciascun servizio. Nelle more dell’ approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.”
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